giovedì 20 agosto 2009

I limiti del segreto bancario svizzero



Gli attuali limiti del segreto bancario

La Svizzera protegge la privacy dei clienti delle banche con un forte segreto bancario. La Legge prevede che il proprietario del segreto bancario è il cliente. La banca è il custode delle informazioni sul patrimonio e gli affari del cliente, che è l’unico soggetto che può autorizzare la banca a rivelare informazioni a terzi.


La Legge Antiriciclaggio
A questa regola di base vengono applicate alcune eccezioni. Il rispetto delle norme antiriciclaggio impone alla banca, nel caso di forte sospetto sulle transazioni che il cliente effettua, di comunicare i dati del cliente e delle sue transazioni ad un’autorità governativa.

MROS, è questo il nome dell’ufficio federale di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro, produce tutti gli anni un rapporto di attività . Da questo rapporto emerge che negli ultimi 10 anni le banche svizzere hanno mediamente comunicato ad MROS dati di 350 relazioni, nel 2008 il numero di comunicazioni ha raggiunto le 572.

Quali sono le motivazioni che spingono gli intermediari finanziari, tra cui le banche, a comunicare i dati delle relazioni d’affari? La risposta a questa domanda è importante, visto che la comunicazione a MROS può portare il cliente della banca a dover spiegare il senso delle sue transazioni bancarie ad un procuratore pubblico svizzero.


Le motivazioni per comunicare con l’autorità antiriciclaggio
Durante il 2008 la motivazione riguardava: nel 26% dei casi informazioni da terzi, a conoscenza di particolari in relazione al cliente ed alle sue attività, nel 23% dei casi le informazioni dei mass-media, nel 15% dei casi la richiesta diretta del Ministero pubblico svizzero, nel 13% dei casi la poca chiarezza nelle operazioni finanziarie del cliente.

I reati presunti per cui si è attivata la comunicazione sono: truffa o frode, anche fiscale (39%), corruzione (9%), abuso di fiducia (8%), proventi di attività criminali (6%), proventi dal commercio di stupefacenti (4%), assenza di plausibilità delle transazioni (3%).


Gli altri limiti alla protezione del segreto bancario
Secondo le disposizioni del diritto civile esistono altri limiti al segreto bancario. Questi limiti sono dati dalle disposizioni dell’esecuzione fallimentare e del diritto penale. Di conseguenza la protezione offerta dal segreto bancario può essere rimossa su ordine di un giudice o di un’autorità di sorveglianza, come ad esempio le autorità di sorveglianza della borsa per indagare su possibili operazioni di insider trading.


Lo scambio di informazioni bancarie tra autorità fiscali
Questo tipo di scambio di informazioni è regolato dalle Convenzioni fiscali bilaterali tra due Stati. Il modello di queste convenzioni è di norma quello definito dall’OCSE. Questo modello presenta modalità di scambio di informazioni molto ampie:
Lo scambio avviene direttamente tra le autorità fiscali dei due paesi e può riguardare un ampio spettro di informazioni diverse.


La Svizzera non applica il modello OCSE di scambio di informazioni
La Svizzera ha firmato circa 70 di queste convenzioni con altrettanti Stati. A differenza di quanto prevede il modello OCSE la Svizzera ha optato come uno scambio minimo di informazioni, cosa che è stata accettata dagli altri Stati (tra cui l’Italia). In pratica queste convenzioni non prevedono lo scambio di informazioni tra autorità fiscali, questo scambio non può avere luogo perché le informazioni bancarie sono protette da segreto.

Ad esempio la convenzione contro le doppie imposizioni che impegna Italia e Svizzera, tuttora in vigore, recita nel suo articolo 27: “Non potranno essere scambiate informazioni suscettibili di rivelare segreti commerciali, bancari, industriali o professionali o metodi commerciali.”


I limiti del segreto bancario
Obiettivamente il segreto bancario svizzero non serve a nascondere i fondi di provenienza delittuosa.
Può comunque servire a nascondere i proventi dell’evasione fiscale. Naturalmente solo nel caso il contribuente infedele non si sia macchiato di reati quali la frode fiscale o la truffa fiscale.

La mancata dichiarazione, o sottrazione d’imposta, non sono reati per cui viene levato il segreto bancario svizzero, per cui i soldi degli evasori fiscali italiani possono essere depositati tranquillamente presso le banche svizzere, sino ad oggi.

È possibile che nel futuro la convenzione contro le doppie imposizioni che lega Italia e Svizzera possa essere modificata. In questo caso è possibile che un ulteriore varco nel segreto bancario possa servire all’Amministrazione italiana per smascherare i propri contribuenti infedeli. Ma questa è musica di un futuro forse remoto.


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