giovedì 20 agosto 2009

Tanto rumore per nulla!

La reazione della stampa italiana all'accordo Svizzera/USA su UBS

La reazione a caldo della stampa italiana all'accordo raggiunto tra Svizzera e USA in merito alla vicenda UBS è una dimostrazione di quanto sia necessario distorcere il significato degli eventi per adattarli alle necessità di cassa dello Stato.

La campagna mediatica per "spingere" il contribuente italiano ad aderire allo Scudo Fiscale 2009 passa anche attraverso la pubblicazione di notizie terroristiche e prive di fondamento.

Ottima l'analisi di Paolo Bernasconi
Al contrario è esemplare per obiettività l'analisi dell'accordo USA/Svizzera presentata per il "Sole 24 Ore" da Paolo Bernasconi (foto), ex procuratore pubblico svizzero, avvocato, uno dei massimi esperti del settore finanziario (link).

Bernasconi afferma che l'accordo è semplicemente la conferma dell'applicazione delle procedure previste dalla convenzione fiscale firmata nel 1996 dai due paesi: (... post completo qui ...)

Che cos’è il segreto bancario in Svizzera


Lo stato attuale

In Svizzera il segreto bancario è uno strumento a supporto della protezione della sfera privata. Percepito dai cittadini come mezzo legittimo per equilibrare il potere dello Stato, il segreto bancario è fortemente ancorato nella coscienza degli svizzeri.

La democrazia svizzera concepisce il rapporto tra Stato e cittadino a gerarchia rovesciata: lo svizzero fa parte del “popolo sovrano” e non è suddito dello Stato. In Svizzera, i cittadini non vivono per lo Stato, ma è lo Stato ad essere a disposizione dei cittadini. Lo Stato deve fornire al cittadino i mezzi per poter difendere quella che in Svizzera è definita “la sfera privata”.

La principale differenza tra la Svizzera e le altre nazioni democratiche è che l’ambito della sfera privata è allargato anche ai dati patrimoniali e d’affari. Il diritto alla privacy non difende solo le informazioni in relazione alla religione, ai gusti sessuali, alla fede politica del cittadino, ma protegge da intromissioni non autorizzate da parte dello Stato o di altre persone.

Lo svizzero inorridisce alla descrizione della possibilità che un funzionario di medio livello di un'Agenzia delle Entrate provinciale ha di conoscere i dati patrimoniale di un contribuente.
Lo svizzero medio rimane agghiacciato dalla mancanza di sensibilità che porta alla pubblicazione nei quotidiani italiani delle liste "dei più ricchi".

Il segreto bancario svizzero non è un “escamotage” giuridico per attrarre investitori esteri ed i loro capitale presso le banche svizzere. È uno strumento interno, creato dagli svizzeri per gli svizzeri e fortemente voluto dalla popolazione.

Negli ultimi mesi il segreto bancario ha subito fortissimi attacchi da parte di Stati notevolmente più potenti della piccola Svizzera. La reazione degli svizzeri a questi attacchi è stata decisa, molto vigorosa, la percezione è stata quella di un attacco all’indipendenza del paese, alle sue abitudini democratiche, al rispetto delle prerogative del cittadino svizzero. Gli ambienti di destra hanno immediatamente lanciato una iniziativa popolare per difendere il segreto bancario. L’argomentazione principale è la difesa della patria dalle ingordigie dei paesi confinanti: Italia, Francia e Germania. Esaminando la locandina utilizzata, dalla destra politica, per propagandare la difesa del segreto bancario è facile percepire l’ansia dei settori economici che sarebbero toccati dalla fine del segreto stesso.
Un’iniziativa popolare lanciata dalla sinistra nel 1984, mirante alla soppressione del segreto bancario fu bocciata dal 73% dei votanti.
Questi dati forniscono la prova che il segreto bancario è parte del DNA svizzero.

Una pubblicazione dell’Amministrazione federale svizzera è illuminante al riguardo:
“Cosa significa libertà? Cosa significa indipendenza? E cosa hanno a che fare questi due concetti con il segreto bancario svizzero e con il diritto fiscale? Per molti può sembrare a prima vista difficile trovare un nesso tra questi concetti. Eppure questo nesso esiste. Esso risiede nella percezione di base della democrazia diretta, nella costruzione dello Stato dal basso verso l’alto e
nell’interpretazione svizzera dei diritti dei cittadini. Lo storico svizzero Herbert Lüthy ha constatato che il benessere delle nazioni cela un appello ai diritti dell’uomo, un appello a «un sistema chiaro e semplice di libertà naturale che consenta a ciascuno di perseguire i propri interessi, di disporre a propria guisa del suo lavoro e di quanto gli appartiene, di andare e di esercitare il commercio dove vuole e di svincolare lo Stato dall’obbligo tirannico e irrealizzabile ad un tempo di assegnare le loro attività a tutti i suoi cittadini, di sorvegliarli e di guidarli verso un presunto benessere – senza neppure saperlo o volerlo gli individui lo servono molto meglio nella libertà del mercato». Questa descrizione esprime la concezione liberale dei cittadini svizzeri.”
(Segreto bancario e questioni fiscali internazionali)

Come non farsi attrarre da un concetto di libertà come quello espresso in queste poche righe?

I limiti del segreto bancario svizzero



Gli attuali limiti del segreto bancario

La Svizzera protegge la privacy dei clienti delle banche con un forte segreto bancario. La Legge prevede che il proprietario del segreto bancario è il cliente. La banca è il custode delle informazioni sul patrimonio e gli affari del cliente, che è l’unico soggetto che può autorizzare la banca a rivelare informazioni a terzi.


La Legge Antiriciclaggio
A questa regola di base vengono applicate alcune eccezioni. Il rispetto delle norme antiriciclaggio impone alla banca, nel caso di forte sospetto sulle transazioni che il cliente effettua, di comunicare i dati del cliente e delle sue transazioni ad un’autorità governativa.

MROS, è questo il nome dell’ufficio federale di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro, produce tutti gli anni un rapporto di attività . Da questo rapporto emerge che negli ultimi 10 anni le banche svizzere hanno mediamente comunicato ad MROS dati di 350 relazioni, nel 2008 il numero di comunicazioni ha raggiunto le 572.

Quali sono le motivazioni che spingono gli intermediari finanziari, tra cui le banche, a comunicare i dati delle relazioni d’affari? La risposta a questa domanda è importante, visto che la comunicazione a MROS può portare il cliente della banca a dover spiegare il senso delle sue transazioni bancarie ad un procuratore pubblico svizzero.


Le motivazioni per comunicare con l’autorità antiriciclaggio
Durante il 2008 la motivazione riguardava: nel 26% dei casi informazioni da terzi, a conoscenza di particolari in relazione al cliente ed alle sue attività, nel 23% dei casi le informazioni dei mass-media, nel 15% dei casi la richiesta diretta del Ministero pubblico svizzero, nel 13% dei casi la poca chiarezza nelle operazioni finanziarie del cliente.

I reati presunti per cui si è attivata la comunicazione sono: truffa o frode, anche fiscale (39%), corruzione (9%), abuso di fiducia (8%), proventi di attività criminali (6%), proventi dal commercio di stupefacenti (4%), assenza di plausibilità delle transazioni (3%).


Gli altri limiti alla protezione del segreto bancario
Secondo le disposizioni del diritto civile esistono altri limiti al segreto bancario. Questi limiti sono dati dalle disposizioni dell’esecuzione fallimentare e del diritto penale. Di conseguenza la protezione offerta dal segreto bancario può essere rimossa su ordine di un giudice o di un’autorità di sorveglianza, come ad esempio le autorità di sorveglianza della borsa per indagare su possibili operazioni di insider trading.


Lo scambio di informazioni bancarie tra autorità fiscali
Questo tipo di scambio di informazioni è regolato dalle Convenzioni fiscali bilaterali tra due Stati. Il modello di queste convenzioni è di norma quello definito dall’OCSE. Questo modello presenta modalità di scambio di informazioni molto ampie:
Lo scambio avviene direttamente tra le autorità fiscali dei due paesi e può riguardare un ampio spettro di informazioni diverse.


La Svizzera non applica il modello OCSE di scambio di informazioni
La Svizzera ha firmato circa 70 di queste convenzioni con altrettanti Stati. A differenza di quanto prevede il modello OCSE la Svizzera ha optato come uno scambio minimo di informazioni, cosa che è stata accettata dagli altri Stati (tra cui l’Italia). In pratica queste convenzioni non prevedono lo scambio di informazioni tra autorità fiscali, questo scambio non può avere luogo perché le informazioni bancarie sono protette da segreto.

Ad esempio la convenzione contro le doppie imposizioni che impegna Italia e Svizzera, tuttora in vigore, recita nel suo articolo 27: “Non potranno essere scambiate informazioni suscettibili di rivelare segreti commerciali, bancari, industriali o professionali o metodi commerciali.”


I limiti del segreto bancario
Obiettivamente il segreto bancario svizzero non serve a nascondere i fondi di provenienza delittuosa.
Può comunque servire a nascondere i proventi dell’evasione fiscale. Naturalmente solo nel caso il contribuente infedele non si sia macchiato di reati quali la frode fiscale o la truffa fiscale.

La mancata dichiarazione, o sottrazione d’imposta, non sono reati per cui viene levato il segreto bancario svizzero, per cui i soldi degli evasori fiscali italiani possono essere depositati tranquillamente presso le banche svizzere, sino ad oggi.

È possibile che nel futuro la convenzione contro le doppie imposizioni che lega Italia e Svizzera possa essere modificata. In questo caso è possibile che un ulteriore varco nel segreto bancario possa servire all’Amministrazione italiana per smascherare i propri contribuenti infedeli. Ma questa è musica di un futuro forse remoto.


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