Anche la fine di questo mese è contraddistinta da una serie di interessanti notizie sul fronte dei rapporti tra Italia e Svizzera. Il "dossier fiscalità", così denominato dalle cancellerie a Berna e Roma, è tuttora sul tavolo. L'Italia è l'unico tra i grandi Paesi a non aver ancora sottoscritto una nuova convenzione sullo scambio di informazioni a livello amministrativo; infatti, Inghilterra, Germania e Francia hanno già provveduto.
Evidentemente l'attuale clima politico italiano non facilita una seria trattativa con la Svizzera. Ciò per due ragioni: a) le elezioni anticipate potrebbero essere vicine, e il Governo rischierebbe di offrire il fianco a facili critiche su "l'ennesimo accordo a favore degli evasori" (così l'opposizione interpreterebbe l'avvio di trattative con la Svizzera); b) In questo momento all'Italia conviene attendere, poiché le nuove procedure richieste alle imprese italiane che acquistano in territori "black list" vengono interpretate dalle aziende svizzere come un ostacolo alla libertà di commercio. In Svizzera ciò crea una contrapposizione tra l'ambiente economico finanziario e quello manifatturiero industriale - divergenza che fa il gioco di Tremonti.
Nel frattempo le varie liste di nomi di clienti italiani, o presupposti tali, di banche svizzere continuano ad essere usate in Italia per ragioni diverse da quelle di giustizia ed equità.
A tal proposito è importante ricordare la legittimità del possesso, da parte di cittadini europei, di un conto bancario in Svizzera, legittimità garantita dagli accordi bilaterali con l'Unione Europea.
Chi ha sottratto i dati delle banche è penalmente perseguibile per tutti i reati connessi all'appropriazione di "beni" altrui e disvelamento di dati coperti da segreto: di conseguenza, i poteri istituzionali che hanno acquistato queste informazioni sono tecnicamente "ricettatori", o potenzialmente anche "ideatori e mandanti" di chi ha materialmente trafugato i dati. Mi domando quale ammissibilità avrebbero, in un processo, prove raccolte in questo modo.
Certamente la pubblicazioni di nominativi e saldi di conti correnti sui quotidiani italiani ha una connotazione ripugnante, è una condanna a priori senza processo: una colonna infame di manzoniana memoria. Qualcuno dei "listati" può anche prenderla con un'alzata di spalle, come il concessionario BMW svizzero, residente in Svizzera, contribuente ticinese, finito sulla lista degli "evasori fiscali" di "Libero" perché ha un conto all'UBS di Chiasso...ma gli altri?
Ti invito al prossimo workshop sul tema.
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mercoledì 26 gennaio 2011
sabato 18 dicembre 2010
Segreto bancario copertura per evasori?
La coperta del segreto bancario, svizzero, austriaco, lussemburghese, singaporeano o di diversa nazionalità, non serve più a coprire gli evasori fiscali.
Dopo il G20 del 2009 che ha inserito le nazioni dotate di norme sul segreto bancario in liste grigie o nere, queste si sono adeguate, o si stanno adeguando, alla norma internazionale.
La norma internazionale è determinata da trattati impegnanti 2 nazioni e denominato "Convenzioni contro le doppie imposizioni e la lotta all'evasione fiscale".
Il modello di convenzione fornito dall'OCSE ed utilizzato da tutte le nazioni ecoomicamente "avanzate" prevede che le amministrazioni fiscali di due nazioni si scambino informazioni a semplice richiesta.
L'abuso del segreto bancario per evitare l'accesso ai dati sulla disponibilità patrimoniale dei contribuenti da parte delle amministrazioni fiscali nel futuro risulterà pericoloso e difficilmente praticabile.
Le grandi banche rifiutano di aprire nuove relazioni con clienti che non riescono a dimostrare la "tax compliance".
Ti invito al prossimo workshop sul tema.
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Dopo il G20 del 2009 che ha inserito le nazioni dotate di norme sul segreto bancario in liste grigie o nere, queste si sono adeguate, o si stanno adeguando, alla norma internazionale.
La norma internazionale è determinata da trattati impegnanti 2 nazioni e denominato "Convenzioni contro le doppie imposizioni e la lotta all'evasione fiscale".
Il modello di convenzione fornito dall'OCSE ed utilizzato da tutte le nazioni ecoomicamente "avanzate" prevede che le amministrazioni fiscali di due nazioni si scambino informazioni a semplice richiesta.
L'abuso del segreto bancario per evitare l'accesso ai dati sulla disponibilità patrimoniale dei contribuenti da parte delle amministrazioni fiscali nel futuro risulterà pericoloso e difficilmente praticabile.
Le grandi banche rifiutano di aprire nuove relazioni con clienti che non riescono a dimostrare la "tax compliance".
Ti invito al prossimo workshop sul tema.
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giovedì 3 settembre 2009
Il Canada indaga su conti in Svizzera

Le autorità canadesi vogliono informazioni sui contribuenti del loro Paese che hanno conti all'UBS. Lo hanno detto mercoledì a Toronto rappresentanti dell'Agenzia per le entrate canadese (ARC) in un incontro con alcuni rappresentanti della grande banca svizzera.
"L'ARC ha evidenziato la necessità di ottenere le informazioni richieste", ha indicato la sua portavoce Caitlin Workman all'agenzia di stampa svizzera ATS. La portavoce ha precisato che il governo canadese esaminerà ora i risultati di questa riunione per decidere se organizzare incontri supplementari.
La Workman ha pure affermato che l'incontro ha permesso alle due parti di meglio comprendere la complessità della situazione, in particolare "le diverse disposizioni legali inerenti alle convenzioni fiscali".
Dal canto suo, un portavoce dell'UBS ha rifiutato di commentare le informazioni fornite dall'ARC.
La riunione era stata annunciata una settimana fa da Ottawa. Qualche giorno prima il ministro canadese delle imposte Jean-Pierre Blackburn aveva indicato che se l'UBS rifiutasse di collaborare, il governo canadese adirebbe le vie legali per ottenere le informazioni.
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